organi di governo

Presidente: Dott. Giovanni Ferraro

Direttore: Prof. Alfredo Prado

Pro – Direttore: Prof.ssa Rosa Maria Corbo

Consiglio di Amministrazione Centro Servizi Educativi
Dott. Giovanni Ferraro e i Proff. Alfredo Prado, Zara Maria Prado

– Consiglio Accademico
Presidente: Prof. Prado Alfredo – Direttore
Componenti: Professori: Astuto Michele, Barba Calogero, Biondi Beniamino, Corbo Rosa Maria, Rizzo Alfonso, Speciale Michele

– Consiglieri Studenti: Bonfiglio Antonino, Tuzzé Paolo

– Nucleo di Valutazione
Prof. Paolo Giansiracusa, Prof. Leonardo Bianchi, Prof. Giuseppe Zambito

– Consulta degli studenti:
Alcoraci Mariaelena
Bancheri Vincenzo
Bonfiglio Antonino
Incorvaia Martina
Tuzzè Paolo

 

STATUTO

Titolo I – Principi generali


Art. 1 – Finalità ed autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento L’Accademia di Belle Arti di Agrigento, di seguito denominata, ai sensi dell’art.33 della Costituzione e della L.21/12/1999 n°508, è sede primaria dell’Alta Formazione e Specializzazione Artistica.
L’Accademia, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l’insegnamento, l’attività di ricerca e di produzione promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali nonché la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica.
L’Accademia potrà costituire, sulla base della contiguità territoriale e nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7 della legge 508/99, nonché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all’articolo 1 della legge
508/99 nonché strutture delle università.
L’Accademia realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme sancite dalla legge 21/12/1999, n° 508 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei principi generali dell’ordinamento.


Art. 2 Principi generali di programmazione ed organizzazione.                                               
L’Accademia realizza le sue finalità tramite l’applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.L’Accademia adegua l’organizzazione e l’attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia ed economicità anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale. Per la realizzazione dei fini specificati nell’art. 1 del presente Statuto, l’Accademia provvede all’organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e d’insegnamento del personale docente e dell’autonomia delle strutture. Allo stesso fine essapromuove la collaborazione con altre Istituzioni dell’A.F.A.M., con le Università, con enti pubblici, con enti e soggetti privati, con associazioni e cooperative, con enti e strutture professionali attivi nei settori delle arti, della comunicazione e della produzione, attraverso l’istituzione di centri e consorzi, la stipula di convenzioni e la sottoscrizione di contratti.

Art. 3 – Ricerca e Didattica
L’Accademia, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell’elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l’efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l’innovazione delle forme di
insegnamento.
L’Accademia, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per la conoscenza e la produzione delle Arti, favorisce le iniziative proposte dalle strutture dell’Accademia e dai singoli docenti.
Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture didattiche e di ricerca, nell’ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia le metodologie d’insegnamento garantendo la coerenza con gli ordinamenti curriculari.


Art. 4 – Diritto allo studio
L’Accademia, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio, promuove ed intensifica i rapporti con Enti preposti all’organizzazione ed erogazione di servizi finalizzati a favorire il diritto allo studio, per rendere effettiva la fruizione dei servizi e dei benefici previsti dalla legge. L’Accademia rende effettivo il diritto allo studio, inoltre, predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano la piena partecipazione all’attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o di impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate e favorendo l’istituzione di corsi per studenti lavoratori nel rispetto dei regolamenti di cui
all’art. 2, comma 7 della legge 508/99.
L’Accademia, anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, può erogare assegni o borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Tali interventi devono tener conto del merito e delle condizioni economiche degli studenti.
L’Accademia attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione artistica, culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
L’Accademia organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in sedi decentrate, allo scopo di agevolare la corretta individuazione del percorso formativo e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro già durante il corso degli studi.
Al fine di consentire il più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Consiglio accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate previste dal relativo regolamento, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli studenti, può determinare, con
provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell’Accademia attraverso il pagamento di contributi determinati in relazione a standard di costi dei servizi didattici, nonché in riferimento al reddito e al merito.


Art. 5 – Rapporti con l’esterno                                                                                                     
L’Accademia nell’ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi territoriali, nazionali, comunitari ed internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca artistica, con enti pubblici ed enti e soggetti privati. L’Accademia realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema scolastico, educativo e della formazione professionale. Nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l’Accademia può sviluppare attività di consulenza, di produzione, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l’Accademia può partecipare, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 delle Legge 19 novembre 1990, n 341, alla promozione, all’organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Titolo II – Organi dell’Accademia  


Art. 6 – Organi dell’Accademia
Sono organi dell’Accademia:
il presidente;
il direttore;
il consiglio di amministrazione;
il consiglio accademico;
il collegio dei professori;
la consulta degli studenti;
il nucleo di valutazione;
Fatta eccezione del Collegio dei professori, le cariche hanno una durata triennale e i componenti possono essere sempre riconfermati. I compensi dovuti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 7 – Presidente
Il Presidente è rappresentante legale dell’istituzione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è nominato dal consiglio accademico.


Art. 8 – Direttore
Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle attività e alle collaborazioni per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico. In particolare il Direttore: stipula convenzioni con altre Accademie e con Università italiane e straniere per l’attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica;
sovrintende sulle attività di formazione, di ricerca e produzione e sui relativi servizi dell’Accademia;
convoca e presiede il Consiglio accademico e ne cura l’attuazione delle deliberazioni; convoca e presiede il Collegio dei professori, stabilisce l’ordine dei lavori e ne cura l’attuazione delle deliberazioni;
nomina le commissioni per gli esami e ne fissa il calendario su proposta delle strutture didattiche interessate, come da regolamento didattico; è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti; predispone la relazione annuale sulle attività dell’Accademia, in collaborazione con il Consiglio accademico; è componente di diritto, con voto deliberante, del Consiglio di Amministrazione; si avvale, nell’esercizio delle sue funzioni, di un Vicedirettore e di delegati, da lui
scelti nell’ambito dell’Accademia, nominati con propri decreti, nei quali sono precisati i compiti e i settori di competenza, il direttore vicario, designato tra i professori, supplisce il Direttore, in tutte le funzioni che non siano a questi espressamente riservate da specifica disposizione regolamentare e legislativa, nei casi di impedimento o di assenza, nonché per gli atti di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dell’ufficio e fino all’entrata in carica del nuovo eletto; in caso di dimissioni, presentate e confermate, il professore con maggiore anzianità di servizio provvede, entro i 60 giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla indizione delle votazioni per l’elezione del nuovo direttore. Il Direttore è eletto dai docenti dell’Accademia. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici. Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio
dell’istituzione.


Art. 9 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
il presidente;
il direttore;
un docente dell’istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
un esperto di amministrazione, nominato dal Presidente.
Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Accademia.                                                                                                                                         
In particolare: delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione;definisce la programmazione della gestione economica dell’Accademia approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico; approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, sentito il Consiglio accademico; determina l’ammontare dei contributi richiesti agli studenti; delibera l’eventuale costituzione di appositi comitati per la gestione di progetti finanziati o cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e di Accademia, sentito il Consiglio accademico; delibera le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei compiti della Consulta degli studenti; delibera il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l’ordinamento dell’Accademia, dallo statuto e dai regolamenti; il Consiglio di Amministrazione assume le sue deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 10 – Consiglio accademico
Il Consiglio accademico è composto da 9 (nove) componenti.
Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede: sei tra docenti di ruolo dell’istituzione, con almeno cinque anni di servizio, eletti dal corpo docente, che abbiano svolto attività culturale e professionale nel campo artistico, della produzione e della ricerca; due studenti designati dalla consulta degli studenti.
Il Consiglio accademico:
determina il piano d’indirizzo, la programmazione, la promozione e il coordinamento delle attività didattiche, scientifiche artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento e ne verifica l’attuazione; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica; delibera il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, per questo sentita la consulta degli studenti; esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti; delibera il calendario accademico; determina i criteri per la promozione e l’attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;esprime parere al Consiglio di Amministrazione in merito all’ammontare dei contributi degli studenti; esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio accademico, nell’adempimento delle sue funzioni, si avvale dei pareri, indicazioni e proposte avanzati dal Collegio dei professori.


Art. 11 – Collegio dei Professori
Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, e da tutti i docenti dell’Accademia; Il Collegio dei professori:
esprime parere sulla costituzione e modificazione delle strutture didattiche e di ricerca; esprime parere sui criteri per la promozione e l’attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; esprime parere sulle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica.


Art. 12 – Consulta degli Studenti
La Consulta degli studenti è l’organo garante dell’autonoma partecipazione degli studenti all’organizzazione dell’Accademia;
La Consulta degli studenti è composta da numero tre studenti, eletti dagli iscritti dell’Accademia; ad essi si aggiungono i rappresentanti degli stessi nominati nel Consiglio accademico di cui all’art. 10 del presente Statuto;
La Consulta degli studenti esercita le funzioni consultive e propositive previste dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e avanza richieste e indicazioni al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio accademico con particolare riferimento all’organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.


Art . 13 – Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti, scelti tra esperti interni o esterni all’Accademia, di comprovata qualificazione nel campo artistico.
Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.                                                   
In particolare: ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse; redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione; acquisisce, periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto sulla relazione annuale di cui alla lettera   b). L’Accademia assicura al Nucleo di valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Titolo III – Uffici ed Organizzazione Amministrativa


Art. 15 – Uffici ed Organizzazione Amministrativa
Con apposito regolamento è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Accademia.
Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Accademia.
L’Incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, ad un dipendente dell’Accademia.


Titolo IV – Norme finali e transitorie


Art. 16 – Norme finali e transitorie
Fa parte integrante del presente Statuto, costituendone fonte normativa, il seguente Allegato A – Fonti Normative dell’Istituto – contenente i principi ispiratori dello stesso Statuto, del Regolamento didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi.